Rilascio certificazione energetica per compravendite e locazioni. Servizio professionale con sopralluogo obbligatorio incluso, come previsto dalla legge.
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Dal 2011 più di 300 certificazioni rilasciate su edifici di varia tipologia in Emilia Romagna, Marche e Toscana.
La certificazione energetica non è un semplice foglio, può comportare anche la nullità degli atti, per cui affidati ad un professionista qualificato.
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Obbligatorio e necessario per rilevare i dati (murature, infissi, impianti...)
Elaborazione dei dati con software certificato CTI
Invio telematico alla regione e consegna Attestato originale con valore legale
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L'attestato di prestazione energetica è un documento, redatto da un tecnico abilitato e accreditato presso ente regionale eventualmente preposto. Con esso si attribuisce all'immobile una classe energetica in base al consumo di energia necessario a mantenere condizione di benessere termico al suo interno in accordo con i parametri stabiliti dalle norme di calcolo vigenti (UNI TS 11300) e rispetto all'edificio di riferimento, ovvero un edificio identico ma realizzato con impianti e tecniche costruttive moderne stabilite dalla normativa. Esattamente come la lavastoviglie e la lavatrice, anche gli immobili in vendita ed in affitto saranno confrontabili per quanto attiene alle sole prestazioni energetiche in base alla loro efficienza e suddivise per classi (da A4 a G). Si tratta quindi di un importante indicatore delle prestazioni energetiche, non della qualità, in senso lato, es. qualità costruttiva, architettonica, acustica, materica ecc. per permette un monitoraggio dello stato del patrimonio edilizio, favorire la consapevolezza degli operatori del settore, dei proprietari, differenziare il valore di mercato in base a criteri oggettivi, stimolare la riqualificazione.
Sono equivalenti ACE (Attestato di Certificazione Energetica - acronimo obsoleto) e APE (Attestato di Prestazione Energetica). Cosa diversa è invece l'AQE (Attestato di Qualificazione Energetica) che ha finalità diverse ed è necessario in circostanze diverse. L'AQE è una dichiarazione del progettista/direttore lavori di aver rispettato quanto previsto nel progetto energetico al fine di ottenere valori di prestazione energetica a norma di legge. L'APE invece riguarda immobili esistenti, deve essere redatto da un tecnico terzo, imparziale rispetto alla proprietà, al costruttore ed al progettista, per certificare le prestazioni dell'immobile e suggerire eventuali interventi migliorativi.
Il sopralluogo è sempre obbligatorio pena la nullità dell'APE quindi degli atti ad esso collegati (compravendita, locazione ecc.). È bene quindi prestare molta attenzione per non incorrere in pesanti ripercussioni. Il sopralluogo deve essere documentato dal certificatore mediante apposito verbale che deve essere conservato in caso di controlli anche successivi all'emissione. Ciò perchè è effettivamente necessario per valutare correttamente l'immobile oggetto di certificazione e le sue caratteristiche anche riguardo le condizioni al contorno (posizione, ombreggiature esterne, locali adiacenti, caratteristiche dell'involucro ecc.).
L'attestato di prestazione energetica può essere consegnato anche solamente in formato digitale ed ha piena validità legale se il file, ad esempio .pdf, costituito dalla scansione con timbro e firma del professionista su ogni pagina, è firmato digitalmente. Per approfondimenti consulta il seguente articolo: Namirial
L'attestato di prestazione energetica deve essere redatto da un professionista abilitato nel rispetto delle norme vigenti. Per la regione Emilia Romagna e la regione Toscana il professionista deve anche essere accreditato. Il sopralluogo è sempre necessario e deve essere correttamente documentato. Non si eseguono attestazioni a distanza, per questo motivo ho deciso di limitare l'ambito territoriale in cui opero.
No, non è possibile.
In Emilia Romagna è previsto un contibuto regionale obbligatorio di 15 euro per ogni APE emesso a cura del certificatore. Attraverso questo, sono finanziati controlli sistematici a campione su più livelli degli APE. Nel caso di esito negativo saranno applicate sanzioni amministrative da 700,00 a 4.200,00 euro. Si raccomanda pertanto di affidarsi esclusivamente a certificatori qualificati. Nella regione Marche non è richiesto alcun contributo. Il contributo è a carico del committente.
Il certificato ha validità massima di 10 anni e per mantenerne la validità è necessario effettuare i controlli periodici sull'impianto richiesti dalla normativa. Se effettui modifiche all'edificio o all'impianto (es. realizzi un cappotto, sostituisci gli infissi, cambi generatore di calore, installi pannelli solari termici...) quindi modifichi la prestazione energetica con conseguente cambiamento di classe energetica devi far revisionare il certificato. Puoi contattarmi per chiarimenti o per effettuare la revisione. In caso di revisione dell'attestato originario la durata non cambia ma resta di 10 anni dall'attestato originariamente rilasciato ed oggetto di revisione. Solo dopo la scadenza sarà possibile emettere un nuovo attestato che quindi avrà durata di ulteriori 10 anni. Per tutta la durata di validità dell'APE la documentazione viene conservata da me, puoi richiedermi ulteriori copie con timbro e firma.
È importante possedere il libretto di impianto, quando necessario per legge in base alla configurazione dell'impianto termico, e l'ultimo rapporto di efficicenza energetica insieme al codice del catasto regionale assegnato (cosìdetto "CRITER" per la regione Emilia-Romagna e "CURMIT" per la regione Marche). Il libretto deve essere allegato all'APE insieme all'ultimo controllo di efficienza energetica al fine di garantirne la validità, come stabilito dall'art. 6 comma 5 del D.Lgs. 192/05 e s.m.i., e come chiarito da Enea, pertanto non solo per mantenerne la validità nel tempo ma anche per la validità iniziale. Si raccomanda quindi di far eseguire i relativi controlli e dotazione di libretto di impianto se non disponibili prima del sopralluogo tecnico per la redazione dell'APE.
Il libretto è necessario in particolare, come previsto dal D.M. 10 febbraio 2014 quando la potenza termica nominale dell'impianto termico è superiore a 10 kW in riscaldamento e 12 kW in raffrescamento indipendentemente dal vettore termico utilizzato (gas, elettricità ecc.), quindi anche in caso di impianto costituito da sola pompa di calore. Inoltre, importante notare che il "Registro dell'apparecchiatura" cosiddetto F-gas non sostituisce il "Libretto di impianto termico", sono due adempimenti diversi. Per impianti sopra i 10-12 kW contenenti F-gas costituenti più di 5 Ton di CO2 equivalente, sono entrambi necessari. Nel caso, nell'unità immobiliare, siano presenti più climatizzatori, ognuno con potenza termica inferiore ad esempio a 10-12kW (caldo-freddo), ma complessivamente superiore, occorrerà il libretto di impianto ma non i rapporti di verifica su ciascuna macchina.
Per gli APE emessi nella regione Marche è obbligatorio l'invio del Libretto scansionato direttamente in fase di registrazione dell'APE. Nella regione Emilia-Romagna va invece indicato il codice Criter associato all'impianto. Resta a carico del cliente allegare il libretto di impianto e i controlli di efficienza se, e quando, obbligatori per legge.
La prestazione energetica viene calcolata secondo le normative regionali vigenti e normativa tecnica UNI TS 11300 attraverso programmi di calcolo in cui vanno inseriti i dati geometrici, impiantistici, tipologici e di orientamento del sistema edificio-impianto. Esistono varie soluzioni software anche gratuite ma è necessario che i calcoli siano effettuati con software che ha ottenuto il nulla-osta del Comitato Termotecnico Italiano in quanto garantisce risultati con margine di errore nella tolleranza. Ci avvaliamo d sotware validato di Namirial S.p.a. costantemente aggiornato.
Gli interventi migliorativi sono indicati in tutti gli APE quali possibili interventi che migliorerebbero la prestazione energetica e che il tecnico deve consigliare sulla base di analisi costi-benefici approssimative. Non è obbligatorio realizzarli anche se è possibile farlo conseguendo un miglioramento della prestazione energetica. La loro successiva realizzazione comporta un costo aggiuntivo per il ricalcolo di un nuovo attestato di prestazione energetica ch può essere concordato.
I dati calcolati con software vengono inseriti nel portale regionale a cui possono accedere solo tecnici accreditati. Una volta inseriti i dati ed effettuato il relativo versamento di 15 euro viene generato un file che una volta firmato digitalmente dal professionista incaricato consentirà lo scarico del documento in pdf. Il certificato viene consegnato in originale cartaceo con timbro e firma o in formato elettronico con firma digitale (*.pdf.p7m su richiesta).
È possibile verificarlo in vari modi, ad esempio scaricando apposite applicazioni facilmente trovabili su internet e perlopiù gratuite, oppure anche direttamente online attraverso una pagina di Poste molto comoda e funzionale: PosteCert.
No, l'APE riguarda la certificazione della sola prestazione energetica valutata basandosi sullo stato di fatto senza entrare nel merito della regolarità degli impianti, dell'edificio dal punto di vista catastale o edilizio, aspetti comunque importanti. Mi occupo anche di verifiche di conformità catastale ed edilizia per la quale è possibile chiedermi un preventivo tramite mail o telefonando.
Purtroppo capitano clienti che, in seguito a richiesta sui più disparati siti internet che propongono questo servizio con tempi e prezzi proibitivi, e senza sopralluogo, peraltro obbligatorio, si ritrovano con attestazioni che non hanno validità legale con potenziali gravi conseguenze per sanzioni e nullità dell'atto stipulato. Il certificato deve essere generato e registrato dal portale regionale, deve riportare il numero di registrazione univoco e deve essere timbrato e firmato in originale dal tecnico responsabile e accreditato, pertanto l'attestato è generato sulla base di un modello unico regionale, non è certamente un foglio qualunque. Bisogna rivolgersi a professionisti qualificati, accreditati, aggiornati, responsabili, assicurati, che emettono regolare fattura. La prestazione comprende una serie di accertamenti documentali e sul posto, oltre a calcoli con appositi software, per cui è necessario diffidare da chi offre questo servizio a condizioni improponibili! Lo fareste voi un servizio professionale da tecnico abilitato, iscritto all'apposito albo, accreditato all'ente regionale, con obbligo di formazione continua, con sopralluogo, verifica dati, calcolo con software validato e aggiornato, inserimento e controllo dati sul portale regionale, stampa, firma e consegna per pochi euro?
In caso di compravendita, affitto, annuncio immobiliare o per accedere a incentivi fiscali (quando richiesto dalla normativa) pena pesanti sanzioni o addirittura la nullità degli atti di compraventita!
Si, è comunque obbligatorio, la classe energetica viene calcolata attraverso un generatore di calore fittizio con parametri stabiliti dalla normativa. Esistono pochi casi di esenzione che non riguardano questo aspetto.
Non è necessario in caso di separazione tra coniugi che risulti da provvedimento del giudice.
Tutte le caratteristiche degli impianti, dell'edificio e del luogo, ad esempio, località, altitudine, contesto urbano, forma dell'edificio, ambienti confinanti, composizione degli elementi di separazione (infissi, solai, muri...), caratteristiche del generatore di calore, del sistema di distribuzione (radiatori, pannelli radianti...), del sistema di regolazione (termostato, sonda esterna...), l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, le ombreggiature... per cui è evidente l'importanza del sopralluogo e di eventuale documentazione che dimostri la presenza di stratigrafie performanti o impianti che giustificano risparmi energetici.
Si, è disponibile un catasto energetico, accessibile ai professionisti accreditati, grazie al quale è possibile verificare la presenza del certificato conoscendo i dati catastali dell'immobile o il codice del certificato. È anche possibile revisionare i certificati già rilasciati. Per informazioni cantattami.
E' sempre possibile chiedere la revisione di un attestato già rilasciato anche da altro tecnico ma tale operazine non comporta la modifica della data di scadenza che rimane vincolata ai dieci anni dalla data di primo rilascio.
Guarda un esempio di Attestato di Prestazione Energetica da me redatto.
Un'informativa, una lettera d'incarico e l'attestato timbrato e firmato (anche digitalmente se il documento è digitale). Deve inoltre conservare la documentazione utilizzata per il calcolo della certificazione e il verbale di sopralluogo per 10 anni.
Le prestazioni energetiche indacate nel certificato sono riferite a condizioni d'uso e climatiche standard (cioè stabilite dalla normativa, es. 20°C costanti d'inverno, temperature annuali stabilite dalla norma a seconda della zona...). Pertanto sono utili a confrontare sullo stesso piano edifici diversi appartenenti alla stessa categoria d'uso (non è possibile confrontare un ufficio con una abitazione perchè i parametri sono diversi) ma non a quantificare i consumi reali. E' possibile eseguire verifiche adattate all'uso reale e al clima standard ad esempio per valutare l'effettiva convenienza di migliorie. In questo caso si parla di Diagnosi Energetica che richiede dati di ingresso reali e verifica del modello di calcolo attraverso firma energetica dell'edficio. Si effettuano anche Diagnosi energetiche.
- Obbligatori - E' necessario fornire libretto impianto termico con codice criter dell'impianto, codici POD e PDR dei contatori luce e gas. Eventuale assenza di questi dati può consentire l'emissione dell'APE solo se motivata come richiesto per legge. - Opzionali e raccomandati - Per velocizzare la ricerca dati, rilievo ecc. da parte del professionista, quindi diminuire il costo della prestazione e valorizzare eventuali caratteristiche positive dell'involucro o degli impianti installati, è opportuno fornire almeno planimetria in scala o quotata, catastale o di progetto, con indicazione degli ambienti confinanti, documentazione sulla caldaia da cui si evincano i dati tecnici (rendimento, potenza termica... solitamente contenuti nel libretto di istruzioni o sull'etichetta), Attestato di qualificazione energetica (quando presente), dati catastali, eventuale altra documentazione su impianti, dettagli costruttivi...
Questi sono tre dei principali casi di esclusione: i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti, se riscaldati, lo sono per esigenze del processo produttivo o come conseguenza del processo produttivo (escluse le porzioni uso ufficio che vanno comunque certificate); i fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 mq; gli immobili il cui uso standard non prevede impieghi energetici finalizzati a mantenere un comfort termico (es. autorimesse, cantine, soffitte, depositi, strutture stagionali...); le unità collabenti ovvero il cui involucro edilizio non è completo (mancano gli infissi, manca il tetto ecc.). In caso di assenza di impianto termico invece l'APE è comunque obbligatorio e calcolabile con impianto fittizio. Con la recente D.G.R. 1385/2020 è stata inoltre prevista l'esenzione in caso di edifici collabenti o dichiarati inagibili.





